Art. 65.
(Sentenze revocabili e motivi tassativi di revocazione).

      1. Avverso le sentenze che involgono soltanto accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione, ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
      2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al citato numero 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
      3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso, sempre tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.